Normativa Cosmetica

Notifica al CPNP

Una novità introdotta dal Regolamento 1223/2009 è la notifica al portale europeo CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Infatti, tutti i prodotti cosmetici, sia essi prodotti all’interno dell’Unione Europea sia essi importati da Paesi Extra-UE, devono essere obbligatoriamente notificati.

Questa procedura ha sostituito quella prevista dalla Direttiva precedentemente in vigore fino a luglio 2013 che prevedeva la notifica al ministero della salute del singolo Stato membro.

L’articolo 13 del regolamento europeo sui prodotti cosmetici distingue due diversi tipi di notifica:

  1. La Notifica effettuata dalla Persona Responsabile
  2. La Notifica effettuata dal distributore

Nel primo caso è la Persona Responsabile che effettua la notifica inserendo tutte le informazioni necessarie richieste dalla procedura.

Il secondo caso si manifesta quando i distributori intendono immettere in commercio in uno stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato in un altro stato membro, traducendo quindi il testo dell’etichetta del prodotto nella lingua dello stato membro di destinazione.

Il distributore in questo caso è tenuto ad effettuare la notifica attraverso il sistema CPNP.

Perché si effettua e a cosa serve la notifica al CPNP?

La registrazione dell’azienda e la successiva notifica dei prodotti al portale CPNP sono una fase fondamentale del processo di immissione in commercio di un prodotto cosmetico. Queste procedure consentono agli organi di controllo di accedere a tutte le informazioni inerenti la composizione, l’etichettatura e la pericolosità dei prodotti.

Risulta così rispettato il principio alla base del regolamento europeo: la tutela della salute dei consumatori.


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