Cosmetici per cani e PET: normativa, classificazione e sicurezza
I prodotti per l’igiene e la cura degli animali da compagnia, in particolare quelli destinati ai cani, sono sempre più diffusi sul mercato: shampoo, balsami, mousse, spray deodoranti, salviette, lozioni per il pelo, prodotti per zampe, occhi e orecchie vengono spesso presentati commercialmente come “cosmetici per cani”, “cosmetici veterinari” o prodotti pet care.
Tuttavia, dal punto di vista regolatorio, l’utilizzo del termine “cosmetico” deve essere valutato con attenzione. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce il prodotto cosmetico come una sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano, oppure su denti e mucose della bocca, con finalità di pulizia, profumazione, protezione, mantenimento in buono stato o correzione degli odori corporei. La stessa definizione è richiamata anche dal Ministero della Salute.
Di conseguenza, un prodotto destinato a cani, gatti o altri animali da compagnia non rientra automaticamente nel campo di applicazione del Regolamento cosmetici, anche se svolge una funzione simile a quella di uno shampoo, una crema o una lozione per uso umano.
Cosa si trova oggi sul mercato
Sul mercato sono presenti numerosi prodotti destinati alla cura degli animali da compagnia: shampoo per cani, balsami, spray per il pelo, salviette detergenti, prodotti deodoranti, mousse senza risciacquo e prodotti per la pulizia di zampe, occhi e orecchie.
Spesso questi prodotti vengono comunicati con espressioni vicine al linguaggio cosmetico, come “cosmetici per cani”, “cosmetica veterinaria”, “prodotti grooming”, “prodotti per la cura del pelo” o “prodotti per l’igiene animale”.
Questa impostazione è comprensibile dal punto di vista commerciale, perché aiuta il consumatore a riconoscere la funzione del prodotto. Tuttavia, non deve portare a un’applicazione automatica della normativa cosmetica prevista per i prodotti destinati all’uomo.
Il Regolamento cosmetici si applica ai prodotti pet care?
In linea generale, no.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 disciplina i prodotti cosmetici destinati al corpo umano. La definizione normativa non comprende i prodotti destinati agli animali. Pertanto, uno shampoo per cani o una salvietta per animali da compagnia non dovrebbero essere trattati automaticamente come cosmetici ai sensi del Regolamento europeo sui cosmetici.
Questo significa che, per tali prodotti, non sono automaticamente applicabili obblighi tipici del cosmetico umano, come:
- PIF secondo articolo 11 del Regolamento 1223/2009;
- CPSR secondo allegato I del Regolamento 1223/2009;
- notifica CPNP;
- Persona Responsabile cosmetica;
- etichettatura cosmetica secondo articolo 19;
- valutazione dei claims cosmetici secondo il Regolamento (UE) n. 655/2013.
Ciò non significa però che il prodotto sia privo di obblighi. Significa piuttosto che deve essere individuato il corretto inquadramento regolatorio sulla base di composizione, funzione, modalità d’uso, specie animale di destinazione e claims.
Prodotti per animali: cosmetici, detergenti o miscele chimiche?
Il punto più delicato riguarda la classificazione.
Uno shampoo per cani o per animali da compagnia è spesso una miscela contenente tensioattivi, profumo, conservanti, condizionanti e altri ingredienti funzionali. Se la funzione principale è lavare o detergere cute e pelo dell’animale, può essere necessario valutare anche la normativa applicabile ai detergenti.
Il Regolamento (CE) n. 648/2004 definisce il detergente come qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato a processi di lavaggio e pulizia.
Inoltre, quando un prodotto non rientra nel Regolamento cosmetici, è necessario valutare la classificazione della miscela secondo il Regolamento CLP. Il CLP riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele e ha lo scopo di comunicare correttamente i pericoli per la salute e per l’ambiente.
Se la miscela risulta classificata pericolosa, potranno essere necessari pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, UFI, eventuale notifica ai centri antiveleni e scheda di sicurezza, secondo i casi applicabili.
Il ruolo del Regolamento GPSR
I prodotti per cani e, più in generale, i prodotti pet care venduti al consumatore finale sono prodotti di libera vendita destinati a essere acquistati e utilizzati dal consumatore.
In assenza di una normativa settoriale specifica pienamente applicabile al prodotto, può assumere rilievo anche il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, noto come GPSR. Il GPSR si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato quando non esistono disposizioni specifiche dell’Unione con lo stesso obiettivo di sicurezza e prevede che gli operatori economici possano immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
Nel caso dei prodotti per animali da compagnia, la sicurezza dovrebbe essere valutata considerando le caratteristiche del prodotto, la composizione, il packaging, le istruzioni d’uso, le avvertenze e il rischio ragionevolmente prevedibile sia per l’animale sia per la persona che applica il prodotto.
Claims e rischio borderline
Molti prodotti pet care rimangono nell’ambito dell’igiene, della pulizia e della cura ordinaria del pelo. Tuttavia, alcuni claims possono spostare il prodotto verso categorie regolatorie più complesse.
Sono particolarmente delicati claims come:
- antiprurito;
- contro dermatite;
- antimicotico;
- antibatterico;
- disinfettante;
- antiparassitario;
- repellente;
- contro pulci, zecche o acari;
- cura infezioni cutanee;
- trattamento di dermatopatie;
- rigenera la cute lesionata;
- azione farmacologica o terapeutica.
Se il prodotto è presentato come idoneo a trattare o prevenire una malattia nell’animale, oppure se è destinato a ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante azione farmacologica, immunologica o metabolica, può essere necessario valutare il possibile inquadramento come medicinale veterinario. Il Regolamento (UE) 2019/6 definisce infatti il medicinale veterinario anche in relazione al trattamento o alla prevenzione delle malattie negli animali.
Inoltre, se il prodotto ha finalità di controllo di organismi nocivi, microrganismi, insetti o parassiti, può essere necessario valutare anche il possibile inquadramento come biocida. La Commissione europea precisa che i biocidi sono utilizzati per controllare organismi nocivi per la salute umana o animale o per l’ambiente, inclusi microrganismi, insetti e altri organismi indesiderati.
Il nostro parere sul corretto inquadramento
L’espressione “cosmetici per cani” può essere utile in ottica commerciale e SEO, perché è immediatamente comprensibile per aziende e consumatori. Tuttavia, dal punto di vista regolatorio, sarebbe più corretto parlare di prodotti per l’igiene e la cura degli animali da compagnia o di prodotti pet care.
Il corretto inquadramento dovrebbe partire da tre domande:
- Il prodotto è destinato esclusivamente all’igiene, alla pulizia, alla profumazione o alla cura estetica del pelo e della cute dell’animale?
- La formula contiene sostanze o miscele che richiedono classificazione CLP o altri obblighi chimici?
- I claims suggeriscono un’azione terapeutica, antiparassitaria, antimicrobica, disinfettante o comunque riconducibile a medicinali veterinari o biocidi?
Se il prodotto è uno shampoo, una mousse, una salvietta o uno spray destinato solo alla pulizia e alla cura ordinaria dell’animale, il suo inquadramento più prudente non è quello di cosmetico umano, ma quello di prodotto di libera vendita per animali da compagnia, da valutare in base a composizione, funzione e claims.
Se invece il prodotto rivendica effetti su patologie, infezioni, parassiti, dermatiti o alterazioni cutanee, l’inquadramento deve essere approfondito perché potrebbe uscire dall’area della semplice igiene animale.
È corretto predisporre un PIF cosmetico per prodotti pet care?
A nostro avviso, non è corretto presentare il PIF cosmetico come obbligo normativo per un prodotto destinato ad animali da compagnia.
Il PIF previsto dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 riguarda i prodotti cosmetici per uso umano. Per un prodotto destinato a cani, gatti o altri animali, può essere utile predisporre un fascicolo tecnico di sicurezza ispirato alla logica del PIF, ma senza confonderlo con il PIF cosmetico previsto dalla normativa europea sui cosmetici.
Un fascicolo tecnico per prodotti pet care potrebbe includere:
- descrizione del prodotto;
- formula qualitativa e quantitativa;
- funzione e modalità d’uso;
- specie animale di destinazione;
- valutazione degli ingredienti;
- valutazione CLP della miscela;
- documentazione delle materie prime;
- dati microbiologici, ove rilevanti;
- dati di stabilità;
- compatibilità del packaging;
- valutazione delle avvertenze;
- revisione dei claims;
- valutazione della sicurezza d’uso per animale e utilizzatore;
- etichetta e istruzioni d’uso.
Questa impostazione consente di dimostrare un approccio tecnico e documentato alla sicurezza, senza attribuire al prodotto una classificazione cosmetica che la normativa non prevede espressamente.
Etichettatura dei prodotti per animali da compagnia
L’etichetta di un prodotto pet care dovrebbe essere chiara, completa e coerente con la reale funzione del prodotto.
In particolare, dovrebbero essere valutati:
- denominazione del prodotto;
- specie animale di destinazione;
- funzione reale del prodotto;
- modo d’uso;
- eventuale risciacquo;
- quantità;
- lotto;
- durata o scadenza, se applicabile;
- dati del responsabile dell’immissione sul mercato;
- ingredienti o componenti secondo la normativa applicabile;
- eventuali pittogrammi e frasi CLP, se necessari;
- avvertenze per l’animale;
- avvertenze per l’utilizzatore;
- indicazioni per evitare occhi, mucose, ingestione o cute lesa;
- indicazioni di conservazione;
- claims coerenti e non terapeutici.
L’etichetta non dovrebbe indurre il consumatore a ritenere che il prodotto abbia effetti curativi, farmacologici, antiparassitari o disinfettanti se tali effetti non sono supportati da un corretto inquadramento regolatorio.
Cosa dovrebbero fare aziende, importatori e distributori
Le aziende che producono, importano o distribuiscono prodotti per animali da compagnia dovrebbero evitare automatismi e procedere con una valutazione preliminare del prodotto.
Le attività consigliate sono:
- verificare la reale destinazione d’uso;
- analizzare composizione e classificazione della miscela;
- verificare l’applicabilità del CLP;
- valutare l’eventuale applicabilità della normativa detergenti;
- controllare claims, descrizioni commerciali e materiale promozionale;
- escludere eventuali profili da medicinale veterinario o biocida;
- predisporre una valutazione tecnica della sicurezza;
- redigere un fascicolo documentale coerente;
- verificare etichetta e avvertenze;
- controllare la documentazione dei fornitori;
- mantenere tracciabilità e gestione delle eventuali segnalazioni post vendita.
Conclusione
Il mercato dei prodotti per animali da compagnia utilizza spesso il linguaggio della cosmetica, soprattutto per prodotti come shampoo per cani, salviette, mousse e spray per il pelo. Tuttavia, il corretto inquadramento regolatorio non può basarsi solo sulla terminologia commerciale.
Un prodotto destinato a cani, gatti o altri animali domestici non diventa automaticamente un cosmetico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009, perché tale regolamento riguarda i prodotti destinati al corpo umano.
Il corretto approccio consiste nel valutare il prodotto caso per caso, considerando formula, funzione, modalità d’uso, specie animale, claims e rischi ragionevolmente prevedibili. Per i prodotti di igiene e cura ordinaria degli animali da compagnia, la strada più solida è predisporre una documentazione tecnica di sicurezza specifica per il prodotto pet care, verificando al tempo stesso gli obblighi CLP, eventuali requisiti detergenti, sicurezza generale del prodotto ed etichettatura.
In questo modo è possibile commercializzare prodotti per la cura degli animali da compagnia in modo più consapevole, evitando sia l’applicazione impropria della normativa cosmetica sia il rischio di sconfinare in categorie più complesse come medicinali veterinari o biocidi.

