Consulenza REACH, CLP e SDS

Il regolamento REACH dell’Unione europea , è adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.

Il REACH si applica in linea di principio a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso quotidiano, ad esempio i prodotti per la pulizia o le vernici, come pure quelle presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici. Per tale motivo questo regolamento ha un impatto sulla maggioranza delle aziende presenti nell’UE.

Come funziona il REACH?

Il REACH stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse. Le aziende sono tenute a registrare le sostanze e a tale fine devono collaborare con le altre aziende che stanno eseguendo la registrazione della stessa sostanza.

Il REACH riguarda un’ampia gamma di aziende che operano in molti settori, persino alcune che potrebbero non ritenersi coinvolte nell’uso di sostanze chimiche. In generale, ai sensi del REACH sono previsti i seguenti ruoli:

  • Fabbricante: chi produce prodotti chimici, per uso proprio o per fornirli ad altri soggetti (anche non a scopo di esportazione), avrà probabilmente delle responsabilità importanti nell’ambito del REACH.
  • Importatore: chi effettua degli acquisti al di fuori dell’UE/del SEE, avrà probabilmente alcune responsabilità nell’ambito del REACH. I beni acquistati possono essere singole sostanze chimiche, miscele per successiva vendita o prodotti finiti, come indumenti, mobili o prodotti in plastica.
  • Utilizzatori a valle: la maggior parte delle aziende utilizza prodotti chimici, talvolta addirittura senza rendersene conto; pertanto è necessario che i soggetti verifichino i propri obblighi qualora utilizzino qualsiasi sostanza chimica nella propria attività industriale o professionale, poiché potrebbero avere delle responsabilità a norma del regolamento REACH.
  • Imprese stabilite al di fuori dell’UE: le imprese stabilite al di fuori dell’UE non sono vincolate dagli obblighi del regolamento REACH, anche qualora esportino i loro prodotti nel territorio doganale dell’Unione europea. Gli obblighi di REACH, quale la registrazione, ricadono sugli importatori stabiliti nell’Unione europea o sul rappresentante esclusivo, stabilito nell’Unione europea, di un fabbricante non-UE.

CLP – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 allinea la precedente legislazione UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite per identificare le sostanze chimiche pericolose e informare gli utilizzatori in merito a tali pericoli. Il regolamento CLP  è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e ha sostituito progressivamente la direttiva sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Entrambe le direttive sono state abrogate il 1° giugno 2015.

I pericoli derivanti dalle sostanze chimiche sono comunicati attraverso le segnalazioni e i pittogrammi riportati sulle etichette e sulle schede di dati sulla sicurezza.

I nuovi pittogrammi con cornice rossa sostituiscono i noti simboli di pericolo arancioni.

I vecchi termini sono stati sostituiti da nuovi termini:

  • miscele al posto di preparati;
  • «hazardous» al posto di «dangerous» nella versione inglese, traducibili entrambi con pericoloso;
  • pittogrammi al posto di simboli;
  • frasi di pericolo al posto di frasi di rischio;
  • frasi di precauzione al posto di frasi di sicurezza.
  • Le indicazioni di pericolo sono sostituite da segnalazioni (p. es. Pericolo, Avvertenza)

Classificazione

Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o di una miscela. Tale processo viene definito autoclassificazione. In alcuni casi, la decisione sulla classificazione delle sostanze è presa a livello comunitario per garantire un’adeguata gestione dei rischi. Gli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono proporre la classificazione ed etichettatura di una sostanza da armonizzare in tutta l’Unione europea.

Si tratta in genere delle sostanze più pericolose: sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari. Tutte le classificazioni precedentemente armonizzate ai sensi della legislazione precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite in classificazioni armonizzate CLP. I fornitori sono tenuti ad applicare questa classificazione ed etichettatura armonizzata.

Etichettatura e imballaggio

Una volta identificate le proprietà pericolose di una sostanza o di una miscela, queste devono essere classificate di conseguenza. I fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori, nonché i produttori e gli importatori di determinati articoli specifici, devono comunicare i pericoli identificati agli altri attori della catena d’approvvigionamento, compresi i consumatori.

Ciò avviene mediante l’etichettatura della sostanza o della miscela, in conformità al regolamento CLP, prima di immetterla sul mercato, quando:

  • la sostanza o la miscela è classificata come pericolosa;
  • la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose, al di sopra di una determinata soglia;
  • l’articolo ha proprietà esplosive.

Il regolamento CLP definisce il contenuto dell’etichetta e l’organizzazione dei vari elementi dell’etichetta.

L’imballaggio di una sostanza chimica pericolosa deve essere concepito, realizzato e chiuso in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto. Pertanto, i materiali di imballaggio devono essere forti e solidi e resistenti ai danni causati dal contenuto. Un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve permettere che gli imballaggi vengano richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

SDS (Schede di Dati di Sicurezza)

Le schede di dati di sicurezza hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l’ambiente. Per utilizzatori di sostanze chimiche si intendono aziende o individui all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che fanno uso di una sostanza chimica, sia individualmente che all’interno di una miscela, per le proprie attività industriali o professionali. Le schede di dati di sicurezza sono dirette sia ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche che ai responsabili della sicurezza. Il regolamento europeo che fornisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS) è il Regolamento (UE) 2020/878

Quando è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza?

È necessario fornire una scheda di dati di sicurezza quando:

  • una sostanza o miscela sia classificata come pericolosa;
  • una sostanza sia persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure
  • una sostanza sia inclusa nell’elenco di sostanze candidate in attesa di autorizzazione in base al REACH per motivi diversi da quelli sopra elencati.

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