Una novità introdotta dal nuovo regolamento europeo CE 1223/2009, che disciplina i prodotti cosmetici a livello europeo, sono le GMP (Norme di Buona Fabbricazione). Come per i farmaci e per i dispositivi medici, anche per la produzione di cosmetici, è obbligatorio rispettare una serie di norme per garantire la qualità del prodotto e la salute dei consumatori
Articolo 8 reg CE 1223/2009
- Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione.
- Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
L’articolo 8 indirizza il produttore di prodotti cosmetici all’utilizzo della UNI EN ISO 22716 per la produzione dei cosmetici in regime di norme di buona fabbricazione (GMP)
ISO 22716 ![](https://www.valutazionesicurezzacosmetici.it/wp-content/uploads/2017/02/ISO.png)
La norma UNI EN ISO 22716 fissa le Linee Guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici con la finalità di garantire al consumatore elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari. Costituisce il testo armonizzato di riferimento per dimostrare la conformità alle Good Manufacturing Practices richieste dal Regolamento 1223/2009. È applicabile a tutti i prodotti cosmetici e prende in considerazione tutti i fattori e le attività che hanno rilevanza per l’ottenimento del prodotto cosmetico.
In breve, la normativa, tratta gli aspetti inerenti i seguenti processi che portano alla fabbricazione del prodotto cosmetico:
- PERSONALE
- LOCALI
- APPARECCHIATURA
- MATERIE PRIME E MATERIALI DI IMBALLAGGIO
- PRODUZIONE
- PRODOTTI FINITI
- LABORATORIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ
- TRATTAMENTO DEL PRODOTTO CHE NON RIENTRA NELLE SPECIFICHE
- RIFIUTI
- SUBAPPALTO
- DEVIAZIONI
- RECLAMI E RITIRI
- CONTROLLO DELLE MODIFICHE
- AUDIT INTERNO
- DOCUMENTAZIONE