Regolamento (UE) 2026/909: nuove restrizioni per ingredienti cosmetici, fragranze, coloranti per capelli, alluminio, zinco e DHHB
Il Regolamento (UE) 2026/909 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 aprile 2026, modifica diversi allegati del Regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009, introducendo nuove restrizioni, divieti e condizioni d’uso per numerose sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.
Le modifiche riguardano ingredienti di interesse per molte categorie di prodotto, tra cui fragranze, prodotti per capelli, prodotti per l’igiene orale, cosmetici contenenti alluminio, conservanti e filtri UV.
Per le aziende cosmetiche, i brand owner, gli importatori e i responsabili dell’immissione sul mercato, questo aggiornamento richiede una verifica puntuale delle formule, della documentazione tecnica e dell’etichettatura.
Quali sostanze sono interessate dal Regolamento (UE) 2026/909?
Il regolamento interviene su diverse sostanze, tra cui:
- Benzyl Salicylate;
- Triphenyl Phosphate;
- Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate;
- ingredienti contenenti alluminio;
- sali di zinco idrosolubili;
- Acetylated Vetiver Oil;
- Citral;
- HC Blue No. 18;
- HC Red No. 18;
- HC Yellow No. 16;
- Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e relativo sale dicloridrato;
- Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, noto come DHHB.
Triphenyl Phosphate: nuova sostanza vietata nei cosmetici
Una delle principali novità riguarda il Triphenyl Phosphate, che viene inserito nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009, cioè nell’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici.
Questa sostanza era utilizzata nei cosmetici come plastificante, in particolare per ammorbidire o rendere più flessibili alcuni polimeri sintetici. Tuttavia, il Comitato Scientifico della Sicurezza dei Consumatori non ha potuto concludere positivamente sulla sua sicurezza, a causa dell’insufficienza dei dati disponibili per escludere una potenziale genotossicità.
Scadenze previste:
- dal 1° gennaio 2027 i prodotti cosmetici contenenti Triphenyl Phosphate non conformi non potranno più essere immessi sul mercato dell’Unione europea;
- dal 1° luglio 2028 tali prodotti non potranno più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione europea.
Benzyl Salicylate: nuovi limiti massimi per categoria di prodotto
Il Benzyl Salicylate era già disciplinato come fragranza allergizzante soggetta a obbligo di dichiarazione in etichetta oltre determinate soglie. Con il Regolamento (UE) 2026/909 vengono introdotti limiti massimi specifici in funzione della categoria di prodotto cosmetico.
| Categoria di prodotto | Limite massimo |
|---|---|
| Profumi | 4% |
| Prodotti per pelle e capelli da risciacquare, esclusi gel doccia/prodotti bagno | 0,5% |
| Gel doccia/prodotti bagno | 1,3% |
| Prodotti leave-on pelle e capelli non spray, escluso body lotion | 0,5% |
| Prodotti leave-on capelli/barba spray o aerosol | 0,5% |
| Lozioni corpo | 0,7% |
| Prodotti per il trucco del viso e struccanti | 0,2% |
| Prodotti per il cavo orale | 0,004% |
| Deodoranti spray/aerosol | 0,91% |
Resta inoltre l’obbligo di indicare la sostanza nell’elenco ingredienti quando la concentrazione supera:
- 0,001% nei prodotti da non sciacquare;
- 0,01% nei prodotti da sciacquare.
Citral: limiti aggiornati per le diverse categorie cosmetiche
Il Citral, già noto come fragranza allergizzante, viene ora sottoposto a limiti massimi più dettagliati in base alla tipologia di prodotto cosmetico.
| Categoria di prodotto | Limite massimo |
|---|---|
| Prodotti per le labbra | 0,11% |
| Deodoranti e antitraspiranti | 0,032% |
| Prodotti per occhi, trucco viso e struccanti | 0,65% |
| Profumi | 0,6% |
| Prodotti leave-on per pelle e unghie | 0,15% |
| Prodotti per il cavo orale | 0,35% |
| Prodotti leave-on per capelli/barba e baffi | 1,2% |
| Prodotti rinse-off per pelle e capelli/barba e baffi | 1,2% |
| Prodotti leave-on per la zona anogenitale, incluse salviette per neonati e salviette intime | 0,063% |
Anche per il Citral resta l’obbligo di dichiarazione in etichetta sopra le soglie previste per le fragranze allergizzanti:
- 0,001% nei prodotti da non sciacquare;
- 0,01% nei prodotti da sciacquare.
Ingredienti contenenti alluminio: nuovi limiti nei cosmetici
Il regolamento introduce una nuova voce nell’allegato III per gli ingredienti contenenti alluminio, con limiti espressi come percentuale di alluminio.
Questa modifica riguarda gli ingredienti contenenti alluminio non già disciplinati da altre voci specifiche degli allegati del Regolamento cosmetici.
| Categoria di prodotto | Limite massimo in Al |
|---|---|
| Antitraspiranti o deodoranti non aerosol | 7,73% |
| Antitraspiranti o deodoranti aerosol | 3,24% |
| Dentifrici | 3,18% |
| Prodotti per le labbra | 14,62% |
| Prodotti corpo e viso da risciacquare | 0,89% |
| Saponette | 4% |
| Prodotti per capelli/barba e baffi da risciacquare | 7,14% |
| Prodotti leave-on per capelli/barba e baffi con possibile esposizione inalatoria | 0,15% |
| Make-up, esclusi prodotti labbra, eyeliner, ombretti, smalti e mascara | 23% |
| Eyeliner | 15,76% |
| Ombretti | 43,31% |
| Smalti per unghie | 3,61% |
| Mascara | 3,13% |
| Prodotti viso leave-on, esclusi specifici prodotti make-up | 10,59% |
| Prodotti mani leave-on | 0,86% |
| Talco in polvere | 2,0% |
Per alcune categorie sono previste condizioni aggiuntive. In particolare, per determinati prodotti che possono comportare esposizione per inalazione, il regolamento introduce specifiche limitazioni e avvertenze.
Sali di zinco idrosolubili: nuove condizioni per dentifrici e collutori
Il Regolamento (UE) 2026/909 aggiorna anche le condizioni d’uso dei sali di zinco idrosolubili, tra cui Zinc Acetate, Zinc Chloride, Zinc Gluconate, Zinc Glutamate, Zinc Citrate e Zinc Sulphate.
Le nuove condizioni sono particolarmente rilevanti per i prodotti destinati all’igiene orale.
| Categoria di prodotto | Limite massimo |
|---|---|
| Dentifrici destinati a utilizzatori di età superiore a un anno | 1% in zinco |
| Dentifrici destinati a bambini tra sei mesi e un anno | 0,72% in zinco |
| Collutori destinati a utilizzatori di età superiore a sei anni | 0,1% in zinco |
| Altri prodotti cosmetici | 1% in zinco |
Le aziende che commercializzano dentifrici, collutori o prodotti per l’igiene orale contenenti sali di zinco dovrebbero verificare attentamente le concentrazioni e il target di età previsto per il prodotto.
Acetylated Vetiver Oil: nuove restrizioni come fragranza
L’olio di vetiver acetilato, utilizzato come fragranza, viene inserito nell’allegato III con limiti specifici per categoria di prodotto.
| Categoria di prodotto | Limite massimo |
|---|---|
| Profumi | 0,9% |
| Deodoranti | 0,05% |
| Prodotti per il trucco | 0,05% |
| Prodotti leave-on, esclusi profumi, deodoranti e make-up | 0,1% |
| Prodotti da risciacquare | 0,2% |
La materia prima deve inoltre essere stabilizzata con 1% di alfa-tocoferolo.
Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate: ammesso come conservante in specifiche condizioni
Il regolamento modifica la disciplina della sostanza Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate. La sostanza viene ammessa come conservante in alcune categorie di prodotto, a specifiche condizioni.
È consentita fino all’1% in:
- deodoranti spray;
- fondotinta in polvere.
Il contenuto di argento nella sostanza non deve superare il 2,5%.
Questa modifica può essere rilevante per i produttori che utilizzano sistemi conservanti alternativi, soprattutto in un contesto in cui il numero di conservanti disponibili per l’industria cosmetica è progressivamente più limitato.
Coloranti per capelli: nuove sostanze disciplinate
Il Regolamento (UE) 2026/909 introduce nuove voci nell’allegato III per alcuni coloranti per capelli, stabilendo limiti massimi di concentrazione e obblighi di avvertenza in etichetta.
HC Blue No. 18
La sostanza HC Blue No. 18 è consentita:
- nei coloranti di ossidazione per tinture per capelli, con concentrazione massima applicata sui capelli dopo miscelazione pari a 0,35%;
- nei coloranti non di ossidazione per tinture per capelli, fino a 0,35%.
Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e Hydroxypropyl-p-phenylenediamine 2HCl
Queste sostanze sono consentite nei coloranti di ossidazione per tinture per capelli, con concentrazione massima applicata sui capelli dopo miscelazione pari al 2%.
HC Yellow No. 16
La sostanza HC Yellow No. 16 è consentita:
- nei coloranti di ossidazione per tinture per capelli fino all’1% dopo miscelazione;
- nei coloranti non di ossidazione per tinture per capelli fino all’1,5%.
HC Red No. 18
La sostanza HC Red No. 18 è consentita:
- nei coloranti di ossidazione per tinture per capelli fino all’1,5% dopo miscelazione;
- nei coloranti non di ossidazione per tinture per capelli fino allo 0,5%.
Per i coloranti di ossidazione sono previste le consuete avvertenze relative al rischio di reazioni allergiche, all’età minima di utilizzo e ai tatuaggi temporanei all’henné nero.
DHHB: nuova soglia per l’impurità DnHexP
Il filtro UV Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, noto come DHHB, resta autorizzato nei prodotti cosmetici fino al 10%.
La novità riguarda la presenza dell’impurità di-n-esil ftalato, indicata come DnHexP. Il regolamento stabilisce che tale impurità, come traccia inevitabile nella sostanza DHHB, non debba superare il valore di 10 ppm.
Scadenze previste per il DHHB non conforme:
- dal 1° gennaio 2027 i prodotti cosmetici contenenti DHHB non conforme non potranno più essere immessi sul mercato dell’Unione europea;
- dal 1° luglio 2028 tali prodotti non potranno più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione europea.
Quali sono le principali scadenze da ricordare?
Per molte delle sostanze oggetto di nuove restrizioni, il regolamento prevede un periodo transitorio articolato in due fasi.
| Data | Obbligo |
|---|---|
| 1° gennaio 2027 | Stop all’immissione sul mercato UE dei prodotti cosmetici non conformi |
| 1° luglio 2028 | Stop alla messa a disposizione sul mercato UE dei prodotti cosmetici non conformi |
Per alcune sostanze, come determinate fragranze o sostanze specificamente indicate nel regolamento, la data di cessazione della messa a disposizione può differire. È quindi necessario verificare caso per caso la sostanza interessata e la relativa nota applicabile.
Cosa devono fare le aziende cosmetiche?
Le aziende cosmetiche dovrebbero avviare quanto prima una verifica del proprio portafoglio prodotti, soprattutto se commercializzano cosmetici contenenti fragranze, coloranti per capelli, filtri UV, ingredienti contenenti alluminio, sali di zinco o sistemi conservanti alternativi.
Le attività consigliate includono:
- verifica delle formule per individuare la presenza delle sostanze interessate;
- controllo delle concentrazioni d’uso rispetto ai nuovi limiti;
- richiesta di documentazione aggiornata ai fornitori, in particolare per fragranze, DHHB, ingredienti contenenti alluminio e materie prime complesse;
- aggiornamento del PIF, se necessario;
- verifica della valutazione della sicurezza alla luce delle nuove condizioni d’uso;
- controllo dell’etichettatura, incluse avvertenze obbligatorie e dichiarazione degli allergeni;
- programmazione di eventuali riformulazioni;
- gestione delle giacenze per evitare la presenza sul mercato di prodotti non conformi dopo le scadenze previste.
Conclusioni
Il Regolamento (UE) 2026/909 rappresenta un aggiornamento rilevante della normativa cosmetica europea. Le modifiche coinvolgono sostanze utilizzate in categorie di prodotto molto diverse tra loro: profumi, deodoranti, prodotti per capelli, make-up, prodotti per l’igiene orale, solari e cosmetici contenenti ingredienti funzionali specifici.
Per le aziende è fondamentale non limitarsi a una verifica formale del regolamento, ma procedere con un controllo tecnico delle formule, delle materie prime, della documentazione di sicurezza e dell’etichettatura.
Un adeguamento tempestivo consente di prevenire criticità regolatorie, blocchi alla commercializzazione, contestazioni da parte delle autorità competenti e problematiche nella gestione delle scorte.
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